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UFFICIO CONCORSI


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 3785/A34

Ancona, 31 maggio 2001

Calendario Scolastico Regionale per l’anno 2001/2002

VISTO l’art. 74 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 7 che ai sensi del comma 3° prevede che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;

VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15.03.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il regolamento delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche che con decorrenza 1° settembre 2000, in particolare, conferisce alle stesse "Autonomia Didattica e Organizzativa, di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo";

VISTA l’O.M. n. 48 del 19.12.1999 relativa all’indizione eccezionale, in corso d’anno, di sessioni speciali di esami di licenza media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale del lavoratori specie se in mobilità;

VISTA l’O.M. n. 455 del 29 luglio 1997 relativa all’educazione in età adulta;

VISTA la Legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell’istruzione;

VISTO il D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, concernente il regolamento recante norme in materia di obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

VISTO il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTA l’O.M. n. 59 - prot. n. 9789/DM del 29 marzo 2001, vistata e registrata dall’Organo di controllo, con cui nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore, è stato stabilito il termine delle lezioni e delle attività educative nella scuola dell’infanzia e delle attività didattica, comprensive degli scrutini ed esami nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore, nonché il calendario nazionale delle festività, indicando le seguenti date:

  • 8 giugno 2002: termine delle lezioni nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media, funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore;

  • 30 giugno 2002: termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia e delle attività didattiche, comprensive degli scrutini ed esami nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media, funzionanti secondo il preesistente ordinamento, e nella scuola secondaria superiore.

Relativamente alla scuola dell’infanzia, nel periodo successivo all’8 giugno 2002 e sino al 30 giugno 2002, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell’ambito delle complessive attività individuate nel Piano dell’Offerta Formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

In data successiva al 30 giugno 2002 hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Le attività medesime possono avere termine oltre la predetta data: nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove si attuano, d’intesa con la Regione territorialmente competente, progetti finalizzati al rientro degli adulti nel sistema formativo; nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell’ambito dell’area di professionalizzazione; nelle classi degli istituti professionali che svolgono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti; nel caso di specifici progetti finalizzati all’educazione permanente degli adulti secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della citata O.M. n. 455/97 o delle attività, a carattere modulare, organizzate dai Centri territoriali istituiti a norma della l’O.M. medesima; nel caso di realizzazione di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000.

UDITI i pareri espressi dai Consigli Scolastici Provinciali della Regione;

ACQUISITE, nella riunione del 7 maggio 2001, le valutazioni in merito dei Provveditori agli Studi della Regione;

VISTO il parere espresso dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale n. 1137 del 29 maggio 2001;

D E C R E T A

Art. 1

Per l’anno scolastico 2001/2002 nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore, le lezioni avranno inizio il 17 settembre 2001.

Nella scuola dell’infanzia le attività educative avranno inizio il 17 settembre 2001.

Art. 2

Per tutte le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, il calendario delle festività fissato dall’art. 6 della O.M. n. 59 del 29 marzo 2001, citata nelle premesse, è il seguente:

 

tutte le domeniche;

 

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

 

l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;

 

il 25 dicembre, Natale;

 

il 26 dicembre;

 

il 1° gennaio, Capodanno;

 

il 6 gennaio 2002, Epifania;

 

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

 

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

 

1° maggio 2002, festa del Lavoro;

 

il 2 giugno 2002, festa nazionale della Repubblica;

 

la festa del S. Patrono.

Art. 3

Le vacanze di Natale decorrono dal 24 dicembre 2001 al 5 gennaio 2002.


Art. 4

Le vacanze di Pasqua decorrono dal 28 marzo al 2 aprile 2002.


Art. 5

Le lezioni saranno inoltre sospese il 2 novembre, Commemorazione dei defunti e il 3 novembre 2001.


Art. 6

Il periodo delle lezioni, pertanto, nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media e nella scuola secondaria superiore è determinato in 204 giorni.


Art. 7

I Consigli di Circolo e di Istituto delle singole istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico, che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative o didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell’anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte. In tale consenso è bene che i Consigli di Circolo e di Istituto tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione dal servizio scolastico.


Art. 8

Le eventuali variazioni del calendario scolastico vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297/94 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell’art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, relativo all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to Fabio Iodice

 





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