Caso Signorini. La risposta dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche alla lettera dei capigruppo di minoranza del Comune di Falconara sulla presunta incompatibilità tra la carica di sindaco e l’incarico di dirigente scolastico all’IIS “Cambi-Serrani”
(Ancona, 10 luglio 2020) “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato”. È quanto stabilisce il Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali, che recita ancora: “La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”. Ed è la risposta della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale alla lettera congiunta dei capigruppo di minoranza del Comune di Falconara Marittima con cui si chiede il trasferimento dell’attuale dirigente scolastico e sindaco della città, Stefania Signorini, dall’Istituto di istruzione superiore “Cambi-Serrani”.
Una richiesta motivata sia dalla scadenza del terzo incarico triennale consecutivo nella stessa scuola, che dovrebbe comportare l’assegnazione ad altra sede, sia dalla presunta incompatibilità tra l’incarico stesso e il mandato di sindaco della città.
Nella risposta si precisa inoltre che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito più volte che, per effetto della norma citata, “vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale” (TAR Calabria, 2016; TAR Abruzzo, 2015; TAR Puglia, 2013).
Pertanto, nel caso specifico, che va ricondotto a quelle situazioni particolari in cui l’USR, come si legge nell’annuale circolare sulla mobilità del 12 giugno scorso, può valutare “il rinvio del trasferimento stesso alla successiva scadenza dell’incarico”, ne consegue che si debba procedere alla conferma della dirigente scolastica nella sede attualmente occupata.
Quanto alla questione dell’incompatibilità, già nel 2014, all’esito di una precisa richiesta di parere all’ANAC, il Ministero dell’Istruzione aveva chiarito, con un decreto dipartimentale, che “l’incarico di dirigente scolastico non è incompatibile con la carica di componenti di indirizzo politico di regioni, province e comuni e degli enti da questi controllati” perché l’incompatibilità stessa si riferisce esclusivamente ai titolari di “incarichi dirigenziali presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati”.
“In ogni caso – si legge nella lettera di risposta dell’USR ai capigruppo - laddove venissero segnalati fatti puntali e circostanziati verificatisi durante l’esercizio del mandato amministrativo da parte del dirigente scolastico che configurano ipotesi di «conflitto di interessi» tra l’incarico di direzione affidato da questo USR e la carica ricoperta dalla medesima, questa Direzione procederà di conseguenza”.
Per completezza d’informazione, si ricorda infine che il pubblico dipendente può chiedere di essere posto in aspettativa senza assegni e quindi di essere sollevato dai propri compiti per lo svolgimento del mandato amministrativo, con diritto al raddoppio dell’indennità prevista per lo stesso a ristoro della sospensione dell’assegno, facoltà di cui si avvalgono in ragione dell’impegno richiesto dal ruolo.
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