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Scuola. Immissioni in ruolo del personale educativo. Nessun profilo di illegittimità nell’operato dell’USR Marche. Le nomine soggette al vincolo della normativa vigente
(Ancona, 15 settembre 2019) Nessun profilo di illegittimità nell’operato dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche in occasione delle operazioni di immissione in ruolo del personale educativo e, in particolare, nel conferimento dei posti di convittualità notturna maschile e femminile, durante il quale si sarebbe proceduto a scorrere la graduatoria sino a giungere ad un aspirante rispettivamente uomo o donna invece di conferire la nomina, senza tener conto della natura del posto né del sesso dell’aspirante alla nomina, sulla base della semplice posizione in graduatoria.
A tale riguardo, infatti, si precisa dalla Direzione Generale dell’USR Marche, la relativa normativa (la legge 255/2001) prevede sì che “Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali […] si utilizzano graduatorie provinciali unificate”, ma dispone anche che “La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile".
L’effettuazione delle nomine su posti di convittualità notturna (“le specifiche esigenze delle attività convittuali”) è di conseguenza soggetta al vincolo dell’individuazione di personale maschile e femminile, cui si è pertanto uniformato l’operato dell’Ufficio scolastico regionale, senza alcuna lesione delle norme sulle pari opportunità.
In sintesi l’Ufficio Scolastico non può, se non violando la norma vigente, assumere un’educatrice al posto di un educatore o viceversa .
Rif.: articolo “Graduatorie separate, è polemica. Il sindacato della scuola SNALS contro l’Ufficio regionale” del 13 settembre 2019 (“Il Resto del Carlino”, ed. Ascoli Piceno, p. 6)
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