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Comunicati Stampa

Scuola. Nessuna discriminazione di genere nell’operato dell’Ufficio scolastico regionale nelle nomine del personale educativo nei convitti delle Marche, ma solo il rispetto della normativa

Sul tema si è già espressa la magistratura in favore dell’amministrazione

(Ancona, 17 marzo 2021) Nessuna discriminazione di genere nell’operato dell’Ufficio scolastico regionale in occasione delle assunzioni in ruolo del personale educativo nei convitti delle Marche, ma solo il rispetto della normativa. Risponde così l’Ufficio scolastico regionale alle affermazioni della segretaria provinciale di Fermo dello SNALS, pubblicate nell’edizione fermana del “Corriere Adriatico”.

Quanto riportato riguarda, in particolare, l’operazione del conferimento dei posti di convittualità notturna maschile e femminile, durante la quale si procederebbe a scorrere la graduatoria sino a giungere ad un aspirante rispettivamente uomo o donna invece di conferire la nomina, senza tener conto della natura del posto né del sesso dell’aspirante alla nomina, sulla base della semplice posizione in graduatoria.

A tale riguardo, infatti, si precisa dalla Direzione Generale di Ancona, la relativa normativa (la legge 255/2001) prevede sì che “Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali […] si utilizzano graduatorie provinciali unificate”, ma dispone anche che “La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile".

L’effettuazione delle nomine su posti di convittualità notturna (“le specifiche esigenze delle attività convittuali”) è di conseguenza soggetta al vincolo della individuazione di personale maschile e femminile, cui si è pertanto uniformato l’operato dell’Ufficio scolastico regionale, senza alcuna lesione delle norme sulle pari opportunità.

In sintesi l’ Ufficio Scolastico non può, se non violando la norma vigente, assumere un’educatrice al posto di un educatore o viceversa . Sul caso del Montani, peraltro, si è anche pronunciato lo scorso anno il giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, confermando la correttezza dell’operato dell’USR, mentre analogo pronunciamento favorevole all’amministrazione era stato emesso dal Tribunale di Ancona nel dicembre del 2019.

 
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