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Scuola. Bambini disabili. L’USR Marche: “Mai negata la possibilità di permanere un anno in più alla scuola dell’infanzia, ma precisate le condizioni per ricorrere a tale eventuale necessità”
(Ancona, 17 agosto 2022) Nessuna marcia indietro né mai negata la possibilità di permanere un anno in più alla scuola materna per i bambini diversamente abili, solo precisate, d’intesa con l’autorità sanitaria, le condizioni per poter ricorrere a tale eventuale necessità. In riferimento a quanto riportato in un recente articolo di stampa, l’Ufficio scolastico regionale ricorda che la sola richiesta dei genitori di deroga all’adempimento dell’obbligo scolastico non è titolo valido a giustificare l'assenza dalla scuola primaria, alla quale il bambino è iscritto per legge al semplice compimento dei sei anni di età entro la data del 31 dicembre. Né come previsto dalla legge la mancata iscrizione del minore può essere giustificata in quanto diversamente abile, anche grave con eventuale difficoltà di apprendimento o altre difficoltà determinate dalla sua diversa abilità, in ragione del consolidato principio d’inclusione.
Come prevede infatti la normativa scolastica, “L’assenza dalla scuola pubblica può essere giustificata solo per motivi di salute o grave impedimento”, che devono essere certificati dall’autorità sanitaria locale. Pertanto, in assenza della “certificazione” che comprovi l’impossibilità di frequentare per grave impedimento, in particolare per motivi di salute, il bambino diversamente abile deve, giustamente, frequentare la prima classe della scuola primaria come tutti.
Per tale motivo, in un incontro svoltosi il 4 agosto scorso con l’autorità sanitaria regionale, si è convenuto che quest’ultima avrebbe provveduto quanto prima a condividere con le competenti equipe certificatrici pubbliche e privato convenzionate l’esigenza dell’integrazione della documentazione medica già in possesso della Direzione scolastica regionale o delle scuole, riportando nelle conclusioni l’affermazione : “è necessaria per il bambino/a la permanenza e frequenza della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022-23” in relazione ai minori per cui è richiesta dai genitori la deroga all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria.
In caso contrario, l’amministrazione scolastica deve considerare iscritto alla classe prima della scuola primaria pubblica il bambino e procedere ai successivi adempimenti di competenza (in particolare l’assegnazione del docente di sostegno) in tempo utile per l’inizio delle lezioni, assicurando comunque la dovuta assistenza e il più consono trattamento educativo. Mentre la scuola di riferimento provvederà, ricorrendone i presupposti, alla definizione di un progetto educativo didattico con gli interventi pedagogico didattici e organizzativi necessari per il successo degli obiettivi programmati in ragione del caso specifico, nonché a fornire il più opportuno sostegno e assistenza anche d’intesa con l’ente locale e gli altri soggetti interessati secondo le rispettive competenze.
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