Scuola. Solo una situazione che renda materialmente impossibile la prestazione lavorativa può esonerare i docenti dall’obbligo di fare lezione. Altrimenti, tramite la didattica a distanza, la prestazione non può non essere resa
L’Ufficio scolastico regionale replica alla diffida dei sindacati dal dare indicazioni sull’uso della didattica a distanza nei giorni di chiusura delle scuole da parte dei Comuni in occasione di eventi atmosferici avversi
Ribadisce la correttezza delle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche l’Ufficio scolastico regionale in occasione della chiusura delle scuole da parte del Comune di Ancona per l’emergenza neve del 13 febbraio scorso, quando era stata diffusa una nota in cui si richiedeva alle istituzioni scolastiche di assicurare “il servizio utilizzando i mezzi a disposizione secondo le modalità più opportune non esclusa l’attivazione della didattica a distanza”.
Alla immediata reazione delle organizzazioni sindacali, che diffidavano la direzione scolastica regionale dal fornire, per il futuro, indicazioni relative al ricorso alla didattica a distanza in occasione della chiusura delle scuole o della sospensione delle lezione disposte dai sindaci a causa di eventi atmosferici avversi perché “in contrasto con la normativa vigente”, l’USR risponde che “l'impossibilità sopravvenuta che libera i docenti dall'obbligo di rendere la prestazione deve consistere in una situazione che renda materialmente impossibile la prestazione lavorativa; laddove essa possa invece essere resa con modalità differenti dalla lezione in presenza e, cioè, tramite il ricorso alla didattica a distanza, l'impossibilità sopravvenuta non ricorre e pertanto la prestazione lavorativa non può non essere resa”.
“Il ricorso alla didattica a distanza – conclude il documento - si configura quindi come modalità alternativa ed agevolmente praticabile di rendere la prestazione lavorativa”.
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