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 Scuola non statale

Scuola non statale


INFORMAZIONI GENERALI




SCUOLE PARITARIE

Le scuole paritarie sono scuole che si impegnano a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola e ottengono il  riconoscimento della parità scolastica con le scuole statali . Le scuole paritarie si inseriscono nel sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali.

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

  • Progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione;
  • Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
  • Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  • Istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
  • Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
  • Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
  • Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
  • Personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  • Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di riconoscimento della parità debbono essere presentate agli  Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo di ciascun anno.

Descrizione dell’iter
L’Ufficio scolastico regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando un motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno.
Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.

 

SCUOLE NON PARITARIE

Le scuole non paritarie sono scuole iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione. Esse non possono rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale.

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie

  • un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
  • la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
  • l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, richiesta per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di iscrizione negli elenchi regionali  debbono essere presentate agli  Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo di ciascun anno.

Descrizione dell’iter
L’Ufficio scolastico regionale competente procede alla verifica della dichiarazione e della documentazione. In caso di riscontro positivo, iscrive la scuola nell’elenco regionale con l’indicazione della tipologia della scuola, degli indirizzi e dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione alla scuola che ha prodotto la domanda, entro il 30 giugno e con effetto dall’anno scolastico immediatamente successivo.
Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.

 

SCUOLE STRANIERE

Il funzionamento di scuole e di organismi didattici ed educativi, stranieri ed operanti in Italia, è soggetto a differenti regimi normativi in rapporto alla cittadinanza - comunitaria o extracomunitaria - di chi intenda istituire o gestire l’istituzione.
Ai cittadini e agli enti di Paesi dell’Unione Europea o extraeuropei sono equiparati i cittadini e gli enti italiani che abbiano rapporti di dipendenza, o comunque finanziari o amministrativi, con cittadini e enti comunitari o extracomunitari.

Scuole comunitarie
I cittadini e gli enti degli Stati membri dell’Unione Europea, che intendano istituire nel territorio italiano o gestire scuole e organismi didattico-educativi, hanno l'obbligo di presentare all’Ufficio scolastico regionale di competenza una denuncia di inizio di attività, che attesti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l’Ufficio scolastico regionale verifica d'ufficio l'esistenza dei presupposti richiesti e comunica che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento dell’attività. Trascorsi 60 giorni, l’assenso si intende acquisito. Qualora l’Ufficio scolastico regionale riscontri violazioni delle disposizioni vigenti, procede alla chiusura dell’istituzione.

Scuole non comunitarie
I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi non comunitari, che intendano istituire nel territorio italiano o gestire scuole e organismi didattico educativi, hanno l'obbligo di presentare all’Ufficio scolastico regionale di competenza una domanda di autorizzazione.
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l’Ufficio scolastico regionale, acquisito il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri, emana il provvedimento di autorizzazione. Trascorsi 120 giorni senza che sia stato emanato provvedimento di diniego, l’assenso si intende acquisito.

Denuncia di inizio di attività e domanda di autorizzazione
La denuncia di inizio attività o la domanda di autorizzazione, sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell'istituzione, deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui ha sede l’istituzione. Deve indicare la denominazione ufficiale e la sede dell'istituzione, il codice fiscale, l'attività svolta e l'azienda sanitaria locale competente per territorio.
Il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che:

  • non ha subìto condanne penali e non ha carichi penali pendenti;
  • non sussistono, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione (Allegato 1, decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490);
  • i locali, sede dell'istituzione, sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario, agibili per  l'attività svolta, in regola con le norme sulla prevenzione degli incendi.

In alternativa alla dichiarazione, il gestore o il rappresentante legale può allegare documentazione atta a certificare l’idoneità.

Documenti da allegare
Alla denuncia di inizio di attività o alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  • relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;
  • pianta planimetrica dei locali utilizzati, compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti devono essere connotati per quanto concerne la loro destinazione;
  • nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro;
  • nel caso di cittadini e enti italiani che abbiano rapporti di dipendenza, o comunque finanziari o amministrativi, con cittadini e enti comunitari o extracomunitari, la documentazione atta a dimostrare tali rapporti.

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI

Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
Ufficio I
Dirigente: Francesca Romallo
Referente: Michela Salvucci
tel. 2295443, e-mail michela.salvucci3@istruzione.it
indirizzo e-mail USR direzione-marche@istruzione.it
indirizzo PEC USR drma@postacert.istruzione.it

 
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