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Esteso ai contratti stipulati a partire dall'a.s. 2003/2004 il riconoscimento degli effetti economici alle lavoratrici della scuola in maternità. Le pronunce dell'ARAN e della Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona
Hanno diritto agli effetti economici della nomina le lavoratrici madri della scuola che hanno sottoscritto un contratto a partire dall'avvio dell'anno scolastico 2003/2004 mentre erano in congedo per maternità.
L'accordo definitivo sull'applicazione dell'art. 142 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 2003, stipulato lo scorso 2 febbraio, aveva infatti disposto che le nomine conferite al personale impossibilitato ad assumere immediatamente servizio (come, appunto, le lavoratrici madri in congedo per maternità) dovessero produrre sia gli effetti giuridici che economici, lasciando tuttavia un margine di incertezza sulla decorrenza della sua applicazione.
Ma due successive pronunce hanno reso retroattiva alla data di sottoscrizione del relativo CCNL questa disposizione.
Al riguardo sono infatti intervenuti, nel frattempo, sia l'ARAN sia la Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona, fornendo chiarimenti e precisazioni che hanno definito il quadro della vicenda.
In particolare, l'ARAN ha affermato che "se è pur vero che in linea rigidamente formale una sequenza contrattuale, diversamente da una interpretazione autentica, ha efficacia dalla data della firma e non dalla decorrenza del CCNL di riferimento, nel particolarissimo caso di specie [...] ritiene che eccezionalmente l'efficacia stessa dell'Accordo si possa far risalire a quella del CCNL".
La Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona ha a sua volta precisato che la "nuova normativa [...] decorre dal 24 luglio 2003" e che si rende necessario "che le istituzioni scolastiche che dal 1° settembre di ciascun anno scolastico, a partire dal 2003 hanno conferito gli incarichi a personale impossibilitato ad assumere servizio in relazione alle norme sulla maternità, sottopongano al controllo" dello stesso ufficio ulteriori decreti individuali che tengano conto delle modifiche intervenute lo scorso 2 febbraio.
La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale ha quindi indicato, con una circolare ai dirigenti scolastici delle Marche, l'opportunità di adottare, eventualmente d'intesa con il Centro Servizi Amministrativi della propria provincia, i provvedimenti conseguenti nei confronti del personale scolastico che, a partire dall'1 settembre 2003, avesse sottoscritto un contratto di lavoro individuale e fosse impossibilitato ad assumere servizio perché in congedo per maternità, inviandoli poi alle locali Ragionerie Provinciali dello Stato per il visto di competenza.
Pubblichiamo la circolare n. 4606 del 5 maggio 2005 dell'USR Marche, la ministeriale n. 1370 del 15 aprile 2005, con cui il MIUR trasmette le precisazioni dell'ARAN, e la nota n. 36/a del 4 aprile 2005 della Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona.
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