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Personale ATA transitato dagli enti locali: il governo stabilisce, nella finanziaria, l'"interpretazione autentica" della norma sulla ricostruzione di carriera
Sembrerebbe risolta l'ormai annosa controversia che oppone l'amministrazione e i dipendenti transitati dagli enti locali nei ruoli del personale ATA nel gennaio 2000.
La soluzione l'avrebbe data la legge finanziaria del 2006, recentemente approvata, che, al comma 218 dell'unico articolo di cui è composta, interpreta la norma originaria (il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999), che riconosceva al personale interessato "ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza", in base al cosiddetto principio della "temporizzazione".
In sostanza, questi dipendenti chiedono, per la ricostruzione di carriera, il riconoscimento pregresso degli scatti di anzianità (i cosiddetti "gradoni") previsti per il personale della scuola statale, mentre la nuova disposizione calcola il servizio sulla base dello stipendio percepito al momento del transito nei ruoli statali, e solo da allora in poi applica il meccanismo dei gradoni.
Il comma della finanziaria non si applica ai casi in cui è già intervenuta la magistratura.
Il testo del comma della finanziaria e la circolare trasmessa alla scuole dall'USR Marche
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