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 News

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI


L'anno 2002, il giorno 27 maggio, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA


i rappresentanti delle OO.SS. regionali della Scuola CGIL-CISL-UIL, SNALS

E


la Direzione Scolastica Regionale delle Marche, nella persona del dott. Fabio Iodice - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente CCDR è finalizzato alla definizione di un modello di relazioni sindacali a livello regionale, in relazione al trasferimento delle funzioni nonché al decentramento operativo conseguente al D.P.R. 347/2000 sul riordino del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nel rispetto del CCNL/99 dell'art.2 del CCNL15/03/01 (2° biennio economico) e delle norme di legge vigenti in materia, e con riserva di revisione in conseguenza di eventuali modifiche al predetto D.P.R. 347/2000 o alla normativa contrattuale richiamata.
Tra gli obiettivi principali il presente CCDR persegue quelli di migliorare l'efficienza, la qualità del servizio e la gestione del personale a livello regionale nonché l'azione di supporto e consulenza alle scuole, rafforzando le relazioni sindacali al livello di istituzione scolastica.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

  1. Il presente CCDR è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del comparto scuola, sulla base di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del CCNL scuola 99 e dell'art.2 del CCNL15/03/01 (2° biennio economico).

  2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

  3. Il presente CCDR si applica in tutto il territorio della Regione e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato regionale in materia.

  4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

  5. Il presente CCDR viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

  6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente CCDR la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

  7. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 1 l'Ufficio Scolastico Regionale trasmette copia integrale del presente CCDR ai Centri Servizi Amministrativi e a tutte le istituzioni scolastiche delle Marche.

  8. Entro 5 giorni dalla ricezione i Dirigenti Scolastici provvedono a far affiggere copia integrale del presente CCDR nelle bacheche sindacali di scuola.


Art. 2 - Strumenti

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti :

  1. la partecipazione

  2. la contrattazione decentrata

  3. l'interpretazione autentica


Art. 3 - Partecipazione

  1. Nel rispetto dell'art.5 del CCNL/99, dell'art.2 del CCNL15/03/01 (2° biennio economico), in attesa della revisione della materia, l'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, fornisce alle OO.SS. - valendosi anche, ove occorra, dei Centri Servizi Amministrativi provinciali - le informazioni e la relativa documentazione sulle seguenti materie:

    1. criteri per la definizione e la distribuzione alle province degli organici di tutto il personale

    2. situazione degli organici ed effetti sulla condizione del personale

    3. andamento di tutte le procedure riguardanti la mobilità del personale

    4. modalità organizzative e sequenze temporali per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato

    5. operatività dei Sistemi Informativi (S.I.M.P.I. e S.I.S.S.I) in relazione ai servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica

    6. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico

    7. modalità e strumenti per l'attività di vigilanza dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla attuazione degli ordinamenti didattici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati nell'intero sistema formativo.

    Gli incontri per l'informazione devono svolgersi prima della predisposizione degli atti e comunque in via preventiva rispetto alle determinazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sulle materie di cui sopra e sulle linee d'indirizzo dell'Ufficio Scolastico Regionale può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare le varie problematiche al fine di avanzare proposte e raccomandazioni.

  2. Nel rispetto dell'art. 5, comma 4° del CCNL/99, le OO.SS. che sottoscrivono il presente contratto possono chiedere che si dia inizio alle procedure di concertazione sulle materie di cui all lettere a) e b) del precedente 1° comma. Possono altresì costituire, con il consenso delle parti, oggetto di concertazione le seguenti ulteriori materie:

    1. iniziative di ricognizione delle esigenze formative e di programmazione della relativa offerta, anche integrata, sul territorio delle Marche in collaborazione con la Regione e gli EE.LL. (integrazione con il sistema della formazione professionale, educazione degli adulti...) anche attraverso il "Comitato Regionale per l'organizzazione dell'offerta integrata di formazione" già costituito

    2. programmazione e ricognizione delle esigenze finanziarie e di personale

    3. criteri e strumenti di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche e di vigilanza sul loro funzionamento, anche attraverso il coinvolgimento dei Centri Servizi Amministrativi

    4. criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non vincolate

    5. ulteriori, eventuali materie consensualmente individuate.


Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale

  1. Ferma restando ogni ulteriore determinazione definita a livello nazionale per armonizzare le relazioni sindacali al riordino dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, sono demandate alla contrattazione decentrata regionale le seguenti materie:

    1. utilizzazione del personale in altre attività d'insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo; modalità di utilizzo del personale docente e ATA ai sensi dell'art. 23 del CCNL '94/'97; criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità; criteri per la prosecuzione dei progetti sulla dispersione scolastica e sulle "nuove figure professionali";

    2. attività formative per il personale docente, educativo e ATA (inclusi i docenti a tempo determinato che provengono dalle graduatorie permanenti), nonché individuazione delle linee di indirizzo e dei soggetti attuatori del piano annuale regionale sull'aggiornamento e formazione del personale scolastico, valendosi anche, a tal fine, dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio per la formazione di cui all'art. 12 comma 3 del CCNL e dell'art 9 del CCNI.


Art. 5 - Composizione delle delegazioni

Le delegazioni trattanti a livello di Direzione Scolastica Regionale sono costituite ai sensi dell'art.9 del CCNL/99 e dell'art.2 del CCNL15/03/01 (2° biennio economico):
  1. per la parte pubblica: dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato, nonché da dirigenti e/o funzionari di area C.

  2. per la parte sindacale: dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL e da personale esperto preventivamente accreditato dalle OO.SS


Art. 6 - Agibilità sindacale

  1. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a far tenere, mediante la predisposizione di apposite caselle, alle OO.SS. che sottoscrivono il presente contratto, la documentazione pertinente gli argomenti materia di trattazione e a consentire l'uso delle apparecchiature e degli strumenti informatici necessari di volta in volta ad assicurare l'informazione. La trasmissione di tutte le comunicazioni dovrà avvenire con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla convocazione, che dovrà contenere tutto il materiale informativo utile. La documentazione dovrà essere trasmessa in forma cartacea con deposito presso le apposite caselle di cui sopra e tramite posta elettronica agli indirizzi che le OO.SS. faranno pervenire.

  2. L'Ufficio Scolastico Regionale mette a disposizione delle OO.SS, in tempo utile, copia di tutto il materiale, in forma cartacea e informatica, relativo alle materie di cui agli artt. 3 e 4 del presente CCDR.

  3. Nei limiti di quanto previsto dall'art.13 del CCNL 4/8/95 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, si conviene che le assemblee territoriali regionali o sub-regionali in orario di servizio possano avere la durata massima di 4 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio, fermo restando il limite annuo massimo previsto.

  4. Per lo svolgimento delle assemblee di cui al comma precedente, le OO.SS, in modo congiunto o disgiunto, ne fanno richiesta, almeno 10 giorni prima, al Direttore Regionale, il quale provvede a diramare la comunicazione anche per via telematica alle istituzioni scolastiche, valendosi ove occorra dei Centri Servizi Amministrativi; i Dirigenti Scolastici informeranno tempestivamente il personale interessato.


Art. 7 - Interpretazione autentica

Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente CCDR le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto.

Art. 8 - Clausole di raffreddamento

Nel rispetto dell'art.8 del CCNL/99 le parti convengono che entro il primo mese dalla data di avvio della contrattazione regionale non vengano assunte iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette sulle materie oggetto della stessa.

Art. 9 - Dirigenti Scolastici

Norma di rinvio ad apposita contrattazione.


Per le Organizzazioni Sindacali:

Per la parte pubblica:

- S.N.S.-C.G.I.L.
(Maria Antonietta Trillini)
- C.I.S.L.-SCUOLA.
(Francesca Conti)
- U.I.L.-SCUOLA
(Rita De Dominicis)
- S.N.A.L.S.
(Luciano Clementini)

Il Direttore Generale
(Fabio Iodice)

 
 
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