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PROTOCOLLO D'INTESA TRA: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA, DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE E REGIONE MARCHE PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI STRANIERI
Premesso che:
Il fenomeno immigratorio all'interno della nostra Regione ha assunto, quantitativamente, un peso rilevante. Negli ultimi anni, infatti, i cittadini stranieri minori presenti per motivi di ricongiungimento familiare sono di gran lunga aumentati.
In questo ambito la scuola, quale canale privilegiato per l'istruzione, la socializzazione e l'educazione, ai sensi della L.59 art.21 e del relativo Regolamento D.P.R. 275 8 marzo '99 recante norme in materia di Autonomia Didattica e Organizzativa delle Istituzioni Scolastiche, è una dei soggetti maggiormente chiamata in causa al fine di favorire un adeguato inserimento e una sempre migliore integrazione.
Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico, ha un trend di crescita costantemente in aumento e riguarda non più soltanto le scuole materne ed elementari, ma anche le medie e le superiori così come si evince dalla normativa relativa ai minori stranieri:
C.M. n.301, 8 settembre 1989, che regola l'inserimento nella Scuola dell'obbligo del minore straniero
Legge n. 39, 28 febbraio 1990, per la determinazione della classe.
C.M. n. 205, 26 luglio 1990 per l'assegnazione della classe
C.M. n. 400, 31 dicembre 1991 per l'ammissione
C.M. n. 67, 7 marzo 1992 e n. 5 del 12 gennaio 1994 per l'iscrizione con riserva
Legge 40, 6 marzo 1998, art. 36 sull'istruzione degli stranieri e l'educazione interculturale
C.C.N.I. - Comparto Scuola - 1999 ( artt. 5 e 29)
Il "fenomeno alunni stranieri", non riguarda più una sparuta e occasionale minoranza, ma si è trasformato in una realtà stabile per cui è necessario trovare soluzioni che escano dalla dimensione di urgenza e vengano pianificate e programmate in maniera condivisa.
Dato per assunto che:
Regione, Provincia, Comuni e Scuole dell'Autonomia, pur nello specifico dei propri ruoli e funzioni, a diversi livelli istituzionali, ai sensi del DL.vo 112 del 31 Marzo 1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EELL, sono coinvolti e responsabili in termini di risorse economiche ed umane, a creare le condizioni che permettano al minore immigrato l'integrazione nella società d'accoglienza nel pieno rispetto delle proprie radici culturali.
In coerenza con:
la Legge Regionale 2 marzo 1998, n.2 Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati, art.10 e con quanto contenuto all'interno del "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" riguardo alle politiche dell'integrazione sociale degli immigrati.
Considerato che:
da Settembre 2000 è stato avviato un progetto pilota interistituzionale dal Provveditorato agli Studi di Ancona in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale: "Scuola-Territorio:AGORA'" al fine di migliorare integrazione e inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri e fornire ai docenti adeguati strumenti culturali e didattici.
Ravvisata la necessità di:
Definire e individuare anche sul piano interistituzionale gli impegni che ciascun soggetto intende assumersi per rendere proficuo l'operato di tutti.
Si conviene di:
art.1)
Condividere ed integrare il Progetto pilota AGORA' con interventi e servizi rivolti in particolare a studenti stranieri attraverso l' istituzione di commissioni "Accoglienza"a livello di Istituzione Scolastica, e a carattere interistituzionale a livello di Ambito Territoriale e Provinciale.
art.2)
Provvedere, da parte del Provveditorato agli Studi e della Direzione Generale Scolastica per le Marche, a potenziare la formazione degli insegnanti in merito alle problematiche sollevate dall'educazione interculturale ed estenderla a livello regionale anche attraverso la formazione di docenti tutor.
art.3)
Da parte dei Comuni, di concerto con l'Amministrazione Provinciale e Regionale di contribuire alla definizione e alla formazione del profilo professionale di "mediatore linguistico" e alla creazione di servizi "Centri di alfabetizzazione della lingua italiana".
art.4)
Creare da parte dei Comuni, di concerto e in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con gli altri soggetti presenti sul territorio, che a vario titolo concorrono in tal senso, Centri di documentazione anche attraverso la tesaurizzazione del materiale elaborato dagli insegnanti.
art.5)
Mettere a punto protocolli di accoglienza, condivisi tra Scuola ed Enti Locali, nei diversi ambiti territoriali, secondo le esigenze e i bisogni specifici, per migliorare l'inserimento degli alunni e la comunicazione con le famiglie.
art.6)
Le singole scuole o reti di scuole su base progettuale e nella logica del co-finanziamento sono destinatarie dei contributi finanziari degli EE.LL. e di altri soggetti.
art.7)
Individuazione di scuole polo con funzione di coordinamento territoriale e sedi del Centro di documentazione.
Letto, approvato e sottoscritto in data 5.12.2001
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