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Le precisazioni del MIUR sulla compilazione del portfolio dopo l'ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con due ordinanze emesse il 1° febbraio scorso, ha ritenuto non infondate le richieste di sospensiva presentate da due gruppi di genitori di alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione contro le linee guida per la compilazione del portfolio delle competenze, diffuse in novembre dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in riferimento a due specifici aspetti delle stesse linee guida: la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno e la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.
Sulle determinazioni assunte dal TAR e sulle interpretazioni che ne sono state successivamente date il Ministero ha sentito l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti, richiamando innanzitutto l'attenzione sul fatto che ci si trova di fronte non a una sentenza ma a due ordinanze di sospensiva, contro cui si sta già valutando la proposizione dell'appello, che non hanno, peraltro, riguardato il portfolio in sé e le relative linee guida, ma hanno trattato esclusivamente i due aspetti già ricordati.
"Pertanto - si precisa in una nota del 3 febbraio -, la pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005, quale strumento di documentazione del processo formativo degli alunni previsto dalle norme di riforma.
Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tribunale, il Ministero, anche con una successiva circolare del 9 febbraio, invita le istituzioni scolastiche, in attesa della definizione del contenzioso in atto, a soprassedere alla compilazione della "biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno" e a redigere, per l'insegnamento della religione cattolica, nell'anno scolastico in corso, la speciale nota già prevista dall'attuale ordinamento.
"In ogni caso - concludono a viale Trastevere - le istituzioni scolastiche potranno regolarmente procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale svolgimento delle attività didattiche".
Le due sentenze del TAR (n. 741/2006 e n. 742/2006)
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